Attività incompatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende.
A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego.
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